Ancora sull’obiezione di coscienza

Ritorno sul tema dell’obiezione di coscienza.
Riprendo brevemente la distinzione tra obiezione di coscienza, disobbedienza civile e rivoluzione.
La rivoluzione ha come scopo il cambiamento di tutto l’ordinamento giuridico. 1 La disobbedienza civile ha come scopo la modifica di una legge specifica. L’obiezione di coscienza ha come scopo una sorta di spazio personale di esenzione da una legge specifica.

Da un punto di vista morale, tutte queste azioni possono essere giuste o infami: dipende dalle motivazioni. Contrastare una legge che proibisce il matrimonio tra persone di etnie diverse è giusto; contrastare una legge perché non proibisce il matrimonio tra persone di etnie diverse è infame.
Da un punto di vista morale, è indifferente se il contrasto avviene tramite obiezione, disobbedienza o rivoluzione. Ma non è indifferente da un punto di vista giuridico. Da un punto di vista giuridico è importante distinguere tra le differenti opposizioni.

La rivoluzione e la disobbedienza non sono altro che violazioni della legge. non credo siano possibili distinzioni più elaborate. 2 Anche l’obiezione di coscienza è  una violazione della legge, e come tale andrebbe trattata.
Però è una violazione senza dolo – non si vuole cambiare per vie non democratiche una legge. Come violazione senza dolo, potrebbe richiedere semplicemente la riparazione del danno, senza prevedere punizioni.

  1. La rivoluzione giuridica; le rivoluzioni serie hanno come scopo il cambio della classe dirigente, non delle leggi.[]
  2. Non sono possibili distinzioni da un punto di vista giuridico, moralmente la situazione è diversa, come già detto.[]

20 commenti su “Ancora sull’obiezione di coscienza

  1. Mi ha colpito questa frase: “Contrastare una legge che proibisce il matrimonio tra persone di etnie diverse è giusto; contrastare una legge perché non proibisce il matrimonio tra persone di etnie diverse è infame.”.
    Detta così, l’affermazione che vi è contenuta appare apodittica. Si richiama a concetti, quali “giusto” ed “infame”, privi di contenuto oggettivo. Perché acquisti significato pacificamente condivisibile, a mio avviso, è necessario relativizzarla.
    La permissione di matrimonio tra persone di etnie diverse (o tra persone dello stesso sesso, ovvero, ancora, tra persone di differente religione) produce un qualche danno a soggetti che siano terzi rispetto ai diretti interessati? Passando in rapida rassegna ogni possibile giustificazione a una simile proibizione, non mi pare di trovarne alcuna che sia meritevole d’una qualche forma di tutela da parte dell’ordinamento giuridico. Ma potrei sbagliarmi. Il caso opposto, al contrario, son certo che quanto meno leda l’interesse dei nubendi a gratificare la propria legittima aspirazione di “ufficializzare” in qualche modo la loro unione, sia agli effetti reciproci che nei confronti dei terzi . Ne consegue, con riferimento teleologico all’obiettivo libertario al quale le legislazioni occidentali vorrebbero tendere, la netta prevalenza di tale volontà “positiva” rispetto a quella di coloro che s’oppongono solo sulla base di meri principi allo stato non apprezzati né apprezzabili.

  2. Io credo che in una repubblica bene ordinata l’obiezione di coscienza comporterebbe in primo luogo la violazione di un contratto, e che quindi la punizione adeguata sarebbe – una volta concessa l’opportunità di ripensarci, anche passando per un primo round di penalizzazioni di altro tipo, e tranne rari casi eccezionali – la rescissione del contratto stesso, o della licenza concessa a determinate condizioni. E naturalmente, l’obiezione di coscienza dovrebbe poter costituire giustificato motivo per non stipulare in primo luogo un contratto con chi la proclama apertamente.

  3. Non capisco bene quel “senza dolo”. Io, obiettore, violo la legge sapendo di farlo e volendolo fare. Se l’ obiezione fosse tollerata, per gli obiettori la legge sarebbe cambiata di fatto.

    Ma soprattutto: per le teorie economiche della pena, la punizione deve sempre equivalere ad un risarcimento del danno procurato valutato anche in termini di rischio. Anche le sanzioni penali dovrebbero essere interpretate come il prezzo pagato per risarcire danni non fungibili. In mancanza quindi di un criterio accettabile per separare punizione e risarcimento, la distinzione perde di senso.

  4. La rivoluzione e la disobbedienza non sono altro che violazioni della legge. non credo siano possibili distinzioni più elaborate.
    […] nota: Non sono possibili distinzioni da un punto di vista giuridico, moralmente la situazione è diversa, come già detto.

    Non direi.

    C’è un attenuante comune se la violazione della legge è fatta per motivazioni ideali e la possibilità di attenuanti generiche cumulabili con quelle comuni.
    Nella pratica questo può evitare la galera, se non proprio qualsiasi conseguenza.

    Nel mondo anglosassone esiste la possibilità della “jury nullification of law”, che sfrutta l’insindacabilità della giuria per rendere inefficace una legge o indebolirla fino a svuotarla de facto.

    Non vedo poi in che modo l’obiezione di coscienza possa essere una violazione della legge, se è un’eccezione prevista dalla legge stessa.

    Viola la legge solo quando è in atto una battaglia di sciopero e di rifiuto per ottenerla.
    Insomma, quando è ancora un’obiezione illegale.

    Del resto c’è stato un tempo in cui anche lo sciopero era vietato ed era inibita la libertà religiosa.
    Questo non significa che sciopero e libertà di fede siano costitutivamente antigiuridici.

  5. @lector: Il post è volutamente alusivo, lì: basandosi su una completa distinzione tra morale e diritto, non son voluto entrare in questioni di politica e morale, come, appunto, il principio del danno.

    @Giuseppe: Questo perché in una repubblica ben ordinata non esisterebbero leggi alle quali opporsi o chiedere l’esenzione?

    @broncobilly: Direi che se la punizione si limita al risarcimento, non è punizione. In che modo 6 anni di carcere mi risarciscono di un furto subito?

    @eno:

    Non vedo poi in che modo l’obiezione di coscienza possa essere una violazione della legge, se è un’eccezione prevista dalla legge stessa.

    Ma in questo caso è obiezione di coscienza? Non obietto nulla, mi avvalgo di una possibilità.

    Del resto c’è stato un tempo in cui anche lo sciopero era vietato ed era inibita la libertà religiosa.
    Questo non significa che sciopero e libertà di fede siano costitutivamente antigiuridici.

    Antigiuridici no. Illegali sì, se sono vietati dalla legge – una legge secondo me sbagliata, ovviamente.

  6. “Questo perché in una repubblica ben ordinata non esisterebbero leggi alle quali opporsi o chiedere l’esenzione?”

    Leggi di questo tipo ci saranno sempre, almeno finché esisterà un ampio pluralismo morale. Direi piuttosto che non dovrebbe essere concessa la possibilità legale dell’obiezione (tranne che per prestazioni obbligatorie per tutti come la leva militare), e che chi la avanza dovrebbe incorrere nel tipo di conseguenze che dicevo. In un certo senso si dovrebbe ridurre l’obiezione alla disobbedienza civile: se protesti contro una pratica con cui non vuoi avere nulla a che fare devi sopportare in prima persona (con il licenziamento, con l’impossibilità di trovare lavoro in un certo settore) le conseguenze, sperando che questo smuova le coscienze altrui.

  7. E apposta accennavo ai “danni non fungibili”. Mettevo le mani avanti proprio per dire che anche in quel caso la solfa non cambia.

    Anche se vado in carcere, la mia pena deve essere commisurata al danno procurato, in altri termini, deve essere quantificata pensandola come risarcimento.

    Qual è la funzione centrale della pena? Educare? Solo nello stato etico. Impedire i reati? Solo indirettamente, altrimenti sarebbe razionale comminare l’ ergastolo o la pena di morte anche a chi ruba una mela, sarebbe anche razionale dare una multa di un milione di euro a chi pargheggia in divieto di sosta di fronte al pronto soccorso per salvare la vita al passeggero moribondo.

    Direi che ancora oggi la funzione fondamentale della pena è invece quella retributiva: si risarcisce un danno. Dente per dente.

    La giustizia è una bilancia e cio’ che deve essere restituito è il maltolto, non di più, pena uno squilibrio. Naturalmente vanno risarciti anche i danni psicologici, tra cui il rischio corso dalla vittima che il delinquente la faccia franca, questo per ristabilire la situazione pregressa.

    Se pensata così, le alternative mi incuriosiscono, tra il concetto di “pena” e quello di “risarcimento” non c’ è molta differenza, e quindi non ci sarebbe spazio per le distinzioni di cui al post.

  8. Non sono certo di capire a quale caso ti riferisci.

    Obiezione di coscienza legale?
    Sì, è obiezione di coscienza.

    Anzi, è la situzione archetipica: ci sono, per varie circostanze che non si riducono alla coscrizione obbligatoria, spazi di giudizio individuale su cui lo stato non può imporsi a forza per trovare braccia esecutive.

    L’obiezione di coscienza, se è legittima, dev’essere legale e se non può razionalmente divenire legale nemmeno è legittima.

    Si obietta a una condizione di default, questo è il senso.
    Se non sei d’accordo con le parole, nulla da ridire se non che le usi in un modo di fantasia.

    Tutto il resto è capriccio o disobbedienza civile.

  9. @Giuseppe: Se l’obiezione riguarda un contratto, e non un obbligo, la possibilità di “obiettare” direi che rimane, dal momento che sono contratti, non schiavismo: si chiude il contratto, pagando le eventuali penali.
    Almeno in teoria.

    @Broncobilly: Ripeto la domanda: in che misura la detenzione risarcisce il danno causto, ad esempio, da un furto?
    Se mi rubano l’auto, la detenzione del ladro in che misura risarcisce me o la società? A me non cambia nulla e la società direi che ci perde (a meno che il condannato non sia costretto a lavorare).

    @eno: Prendiamo il servizio militare obbligatorio.
    Io mi rifiuto di farlo per questioni etiche (non violenza), senza impedire ad altri di fare i soldati. Faccio obiezione di coscienza.
    Se ho la possibilità, prevista dalla legge, di non fare il militare ma fare il servizio civile, non sto obiettando contro una legge che ritengo ingiusta: sto sfruttando una possibilità offertami dalla legge.

    @fabristol: Direi che l’efficacia dipende dal contesto. In un regime totalitario, la più efficace potrebbe essere una quarta: emigrare.

  10. Ivo, è quello il significato che OBIETTORE DI COSCIENZA ha sempre avuto.

    Tu puoi usare lecitamente “obiezione” in tutt’altro modo, ma così non solo è un battesimo di significato tuo personale ma devi stare attento a non schiacciare l’obiezione in senso proprio nel minestrone del “genericamente lecito”.

    L’obiettore di coscienza si pone legalmente in una condizione di eccezione rispetto alla norma, con alcune conseguenze.
    Per esempio, l’obiettore militare non poteva entrare in polizia: poco sensato, in realtà, perché si può essere “antimilitaristi” ma non avere nulla da ridire sulla pubblica sicurezza.

    Non è la stessa condizione di legalità di chi sceglie in libertà di non entrare in accademia militare.

    Invece il caso d’una disobbedienza civile mirata a mantenersi mani pulite è, appunto, disobbedienza civile.
    Infatti il rifiuto d’ogni compromissione nella guerra contro il Messico è l’esempio portato da Thoreau nel saggio omonimo.

    Ma se l’intento è poter non partecipare a una guerra, si tratta:
    1) di disobbedienza civile volta a ottenere il diritto ad una personale obiezione di coscienza che non pregiudica la liceità della guerra
    2) oppure dell’inizio d’una rivolta morale che ponga fine al conflitto, quindi sempre disobbedienza civile.

    Non vedo alcuna autonomia logica nell’obiezione di coscienza come la intendi tu.

  11. Ripeto la domanda: in che misura la detenzione risarcisce il danno causto, ad esempio, da un furto?

    Chiedo scusa se mi dilungo un po’ di più, forse l’ argomento non è immediato.

    Potrei innanzitutto risponderti con una domanda: se la pena fosse svincolata dal danno da risarcire perchè non diamo l’ ergastolo anche a chi ruba una mela? Hanno più deterrenza 30 anni che 30 giorni.

    A noi non interessa se il colpevole paghi in contanti alla vittima i danni procurati. Anche se non li paga in carta moneta, anche se non li paga alla vittima, ci basta che li paghi per invalidare la distinzione proposta dal post.

    La pena deve equivalere al danno e la galera serve per realizzare questa equivalenza quando il danno non è fungibile (monetizzabile).

    Quando si ritiene che il danno non sia monetizzabile si rinuncia all’ incasso della vittima ma non al pagamento del colpevole. Cio’ è sufficiente per invalidare i “distinguo” del post: ogni colpevole “paga” un valore che coincide con il danno che ha procurato.

    Facciamo un esempio: se ti rubo un oggetto del valore D1 tu subisci un danno pari a D2 (d2=d1+costi vari), in più la mia presenza ti danneggiava già prima di subire il furto poichè costituiva una costante minaccia, non è facile vivere con me nei paraggi. Chiamiamo p la probabilità di cattura del colpevole. Il danno complessivo che ti ho procurato è pari a D2/p.

    Ammettiamo ora che non esista un’ equivalenza in grado di monetizzare D2/p, è l’ ipotesi più comune nelle società anti liberali sempre restie alla depenalizzazione dei reati. Ipotizziamo dunque che D2/p possa essere espresso SOLO in anni di galera: tu non incasserai il risarcimento dovuto ma il colpevole catturato dovrà “pagare” esattamente quel valore. Farlo pagare di più sarebbe INEFFICIENTE. L’ entità della punizione è derivata dal risarcimento dei danno procurati, non si scappa.

    La cosa appare evidente in una società con una polizia infallibile (p = 1) e con tutti i danni monetizzabili. In una società simile la pena non sarebbe altro che il prezzo dei vari beni, in caso contrario l’ inefficienza è garantita.

  12. @eno: Mi concentro su quello che mi sembra il punto principale:

    Ma se l’intento è poter non partecipare a una guerra, si tratta:
    1) di disobbedienza civile volta a ottenere il diritto ad una personale obiezione di coscienza che non pregiudica la liceità della guerra
    2) oppure dell’inizio d’una rivolta morale che ponga fine al conflitto, quindi sempre disobbedienza civile.
    Non vedo alcuna autonomia logica nell’obiezione di coscienza come la intendi tu.

    (Un conflitto non è proprio una legge, ma non credo sia rilevante in questo caso) Davvero non vedi “differenza logica” tra chi non è contrario al conflitto in corso ma non si reputa in grado di sparare ad altri esseri umani e chi invece è contrario al conflitto in corso e cerca di boicottarlo?
    Concettualmente mi sembrano casi diversi – è poi ovvio che nella pratica la differenza potrebbe essere piccola.

    @broncobilly:

    se la pena fosse svincolata dal danno da risarcire perchè non diamo l’ ergastolo anche a chi ruba una mela?

    Non ho detto che la pena è svincolata dal danno, credo anzi che sia giusta la proporzionalità tra questo e quella – ho affermato che la pena non è risarcimento.
    Una teoria preventiva della pena, comunque, non implica necessariamente la pena massima per ogni reato. Una pena alta incentiverebbe i crimini più gravi (se vado comunque in carcere a vita, non ti rubo una mela, ma tutti i tuoi averi, e già che ci sono ti uccido, così non mi denunci). Essendo la pena una spesa per la comunità, sembra inoltre ovvio ridurre le risorse al minimo indispensabile (se per dissuadere a rubare le mele bastano dieci giorni di carcere, perché devo mantenere il ladro per un mese?).
    Il principale problema delle teorie (general–)preventive è la liceità delle punizioni esemplari: se il furto di mele è molto diffuso, lo punisco più pesantemente del furto di banane, meno diffuso, nonostante il danno sia lo stesso – e visto che è essenziale dare l’esempio, non sarebbe neppure necessario che punisca il responsabile.

    Ipotizziamo dunque che D2/p possa essere espresso SOLO in anni di galera: tu non incasserai il risarcimento dovuto ma il colpevole catturato dovrà “pagare” esattamente quel valore.

    Un risarcimento non dovrebbe essere un trasferimento di denaro o altri beni dal responsabile del danno al danneggiato? Qui non si trasferisce nulla, si danneggia solo il responsabile. Strano risarcimento.

    in più la mia presenza ti danneggiava già prima di subire il furto poichè costituiva una costante minaccia, non è facile vivere con me nei paraggi.

    E questa sarebbe la tesi di un liberale?
    Tizio ha una brutta faccia, non è bello vivere vicino a lui – dovrebbe risarcirmi questo disagio?

  13. Uff, continuiamo a girarci attorno in tondo come due cani senza raggiungerci.

    Se uno boicotta l’ingiusto conflitto rifiutando di imbracciare il fucile contro una chiamata alle armi, fa disobbienza civile.
    Ciò che rivendica è la fattuale e legale fine della guerra da ottenersi con la disobbedienza.

    Se uno si rifiuta di fare il soldato perché non vuole sporcarsi di sangue le mani, senza null’altro dire sulla guerra, fa disobbienza civile mirata a ottenere un’obiezione di coscienza.
    Ciò che rivendica è il diritto, se possibile legale, di non andare al fronte da ottenere di nuovo tramite la disobbedienza.

    Sono due casi diversi, ma ciò che chiami “obiezione di coscienza” nel secondo esempio è il fine e non l’atto.

    E questo fine mira ad essere legale di solito, anche se non è detto.

  14. Un risarcimento non dovrebbe essere un trasferimento di denaro dal danneggiato al danneggiante?

    Il fatto è che non devo ricorrere ad una definizione tanto stringente per invalidare la soluzione proposta nel post. Una volta stabilito che in un ordinamento efficiente la pena equivale al danno (D2/p), non ha più senso dire che l’ obiettore paga solo per i danni che fa… tutti devono pagare solo ed esclusivamente per i danni che fanno alla società, altrimenti la pena avrebbe una deterrenza inefficiente!

    Quanto alla seconda questione, ammettiamo che io costituisca una minaccia per te a causa dei miei comportamenti negligenti. Nessuno dice che per questo solo fatto io ti debba risarcire – detto questo posso archiviare sia l’ espressione “e questa sarebbe una tesi liberale?”, sia la similitudine con la “brutta faccia”. Se però quei comportamenti sono il prodromo ad un reato punibile, ecco che la quantificazione del danno complessivo tiene conto anche della negligenza di cui sopra.

  15. “Contrastare una legge che proibisce il matrimonio tra persone di etnie diverse è giusto; contrastare una legge perché non proibisce il matrimonio tra persone di etnie diverse è infame”.

    Gia’. I casi di leggi “ingiuste”, cui era (e’) moralmente giusto disobbedire sono diversi. Basti pensare alle leggi razziali.

    Addirittura la Costituzione puo’ contenere principi aberranti: e’ il caso delle Maldive, per esempio, la cui Costituzione obbliga tutti i cittadini maldiviani a essere di religione musulmana — un bello schifo, questo. 🙁

    Alle leggi “ingiuste” si disobbedisce, si paga il prezzo per la disubbidienza, e si cerca di battersi con le armi della persuasione perche’ vengano cambiate. Si tratta di un’operazione culturale, in definitiva.

    Fermo restando che i concetti di “giusto” e “buono” sono relativi: una cosa “giusta” per me puo’ non esserlo per te, e viceversa.

    ——–

    P.S. Questo messaggio te lo scrivo dall’isola del Dodo: dopo averlo sterminato ne hanno fatto l’icona dell’isola — un bel paradosso davvero! 🙂

  16. Non ho capito. Io direi che la distinzione tra disobbedienza civile ed obiezione di coscienza è che la prima è illegale, mentre la seconda è legale. Quando non ho voluto fare il militare, ho fatto l’obiettore; qualche anno prima sarei stato un disobbediente (oppure mi sarei adeguato, proprio per evitare di compiere un atto illegale).

  17. @broncobilly: In un ordinamento efficiente, probabilmente non ci sarebbe neppure bisogno di obiezione e disobbedienza civile…
    Una curiosità: nell’ordinamento efficiente, la pena è commisurata al danno del singolo caso o al genere di azioni?
    La pena per il furto è la stessa o cambia a seconda del valore rubato? E per l’omicidio? Dipende dal valore della persona uccisa?

    @Galliolus: Era la stessa osservazione di Eno: io davo un significato diverso all’obiezione di coscienza, non possibilità nella legge ma obiezione singola, non generale, alla legge.

  18. Un ordinamento puo’ essere efficiente ma iniquo, o almeno giudicato tale da qualcuno. Quindi l’ obiezione di coscienza ha ancora spazio.

    ***

    Per il resto, se ci fosse informazione perfetta le tue ipotesi di graduare la pena anche per l’ omicidio avrebbero senso (per quanto la cosa appaia ripugnante).

    Ma non è mai così. Ignoriamo parecchio, per esempio quanto la vittima valutava la sua vita. Problema non da poco.

    Ma soprattutto, in ogni delitto c’ è un danno effettivo ed un danno che deriva dal rischio sociale procurato, entrambi vanno risarciti come dicevamo. E allora, che ne sa l’ omicida del valore che la vittima attribuisce alla sua vita? Magari uccide senza saperlo chi è già in procinto di suicidarsi: danno effettivo quasi zero ma danno (rischio) sociale elevatissimo.

    Se tutti sapessero tutto con certezza avrebbe senso graduare le pene, rischierebbe di più chi è scontento di stare al mondo a tutto vantaggio degli altri (c’ è il caso estremo dell’ impunità per l’ “omicida” che si limita ad assistere un suicida, qui sappiamo che sia il danno specifico che il rischio sociale tendono a zero).

    Sta di fatto che l’ ignoranza predomina, è inevitabile quindi che anche il sistema più efficiente ricorra alle medie stabilendo una pena base uguale per tutti.

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