Costituzione della Repubblica Italiana – Articolo 10

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Grazie a carlimoretti per avermi ricordati l’esistenza di questo articolo.

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Commenti

  1. 1
    9 maggio 2009, 13:40
    raser

    “secondo le condizioni stabilite dalla legge”

    già, a condizione di non essere straniero…

    #

  2. 2
    9 maggio 2009, 17:23
    juhan

    ma la Costituzione vale anche per la lega? da quando?

    #

  3. 3
    11 maggio 2009, 10:58
    Ivo Silvestro

    @raser: Eh, se i leghisti avessero più cultura sfornerebbero un bel comma 22: «possono chiedere asilo tutti gli stranieri giunti in Italia che non possono lasciare il proprio paese».

    @juhan: I ministri leghisti ci hanno giurato, sulla costituzione. Se poi per un leghista il giuramento è valido solo dal Po in su…

    #

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