10 commenti su “Senza parole

  1. Il DL era un estratto di un ddl sottoposto da tempo alla Commissione del Senato Igiene e Sanità.

    Come accade spesso, se un ddl è già in itinere e c’è un’urgenza, il governo può anticiparlo.

    Se qualcuno mai si interessa di politica, dovrebbe saperlo che è la prassi.

    Il senso, in questo caso, era: “La legge imminente ha tutelerà e attuerà, bene o male, diritti costituzionali. Cioè gli articoli 2, 3, 32.[ andate a vederveli ] Pochissime persone rischiamo di restar fuori dalle tutele. Intanto, blocchiamo quello che potrebbe rendersi irrimediabile.”

    Scusa, ma ci vorrebbe un po’ di sangue freddo in questi casi e conoscenza della realtà.
    Giova poco lo fedeltà al Grande Re d’Italia: “Hanno attaccato il Re! Hanno insultato la Corona! C’è la dittatura!”

    Un po’ d’ordine nel casino.

    Poniamo finanche il caso che la legge imminente fosse una totale fascistata, come dicono tanti.
    ( … nessuno di questi al contempo ha letto i testi, la lettera a Napolitano e sa come funzionano i decreti legge e quali sono le prerogative costituzionali del governo. )

    Fosse pure! Il DL che ne anticipa un pezzo non faceva niente. Dava solo una sospensiva.
    Il DL recita “in attesa di una completa e organica disciplina normativa”, quindi era solo provvisorio.

    Che cosa cambia attendere un mese o due per un malato incosciente che ora rischia la vita per una sentenza data in assenza di leggi sul fine-vita?
    Secondo gli assunti dei “bioeticisti laici” non è una vita piena, né consapevole.
    Perché correre tanto, allora?

    Cmnq le commissioni affari costituzionali avrebbero potuto rigettare poi il DL. Se non lo facevano loro, c’è la Consulta che poteva dichiarare incostituzionale il DL anche dopo l’eventuale conversione.

    Il DL rispettava la normativa sulle funzioni del governo e i requisiti d’urgenza dell’art. 77 della Costituzione.

    E col cacchio che scavalcava una sentenza! La sentenza dichiarava lecito sospendere l’alimentazione all’attuale stato delle leggi.

    Se il vuoto giuridico viene colmato, e la legge cambia, dove sta l’abuso sul potere giudiziario?

    Ma ammettiamo che anche il ddl del senato fosse una fascistata.
    Beh, c’era tempo per discuterne e verficarne la costituzionalità se uno vuole.

    D’altra parte, visto che l’urgenza c’era, il pres. della rep. ha travalicato l’art. 77 della costituzione. La responsabilità dei decreti legge è solo del governo, come è stato ribadito da Berlusconi.
    E’ un intervento a gamba tesa molto “originale”, quello di Nap. .
    Se il Parlamento volesse, Nap. rischierebbe molto, davvero molto, veramente molto.

    Ma i “difensori della Costituzione della Repubblica”, quelli che ora gridano attentato, attentato per le strade, non l’hanno neanche letta.
    Hanno saltato Costituzione e sono passati a Repubblica.

    Ora, per rimediare alla mala parata e all’abuso contro la costituzione di Nap., ci toccherà avere una legge lampo.
    Merci.

  2. @eno: Premessa: non sono un costituzionalista: conosco poco la materia e mi ci avventuro con disagio. Espongo qui solo alcune perplessità e dubbi.
    Il decreto legge è una attuazione o una contraddizione degli articoli della costituzione da te citati?
    L’articolo 3 stabilisce che «tutti i cittadini […] sono eguali davanti alla legge, senza distinzione […] di condizioni personali e sociali.» Il dl mi sembra andare contro questo articolo, perché io, individuo cosciente, posso rifiutare alimentazione e idratazione, una persona non cosciente no.
    La decisione della cassazione su Eluana Englaro, perché di questo si parla, è definitiva. Sarà anche stata effettuata in un momento di vuoto legislativo, ma è definitiva. Può una legge successiva modificare una decisione definitiva della cassazione?
    Affermi: «Se il vuoto giuridico viene colmato, e la legge cambia, dove sta l’abuso sul potere giudiziario?» Forse ho capito male io, ma a ogni nuova legge approvata o modificata dal parlamento si dovrebbero riaprire tutte le sentenze passate in giudicato per vedere se per caso non si sono modificate? (non credo che la risposta “solo quelle emesse in caso di vuoto legislativo” sia soddisfacente: il vuoto legislativo è relativo, non certo assoluto.)

  3. Nessuno qui è un costituzionalista, anche se per bassissime ragioni personali( politiche ) devo sfruculiare decreti, leggi, commissioni e funzionamenti delle camere molto spesso.

    Da ciò che ho capito io della sentenza, questa dichiarava lecita la sospensione dell’alimentazione, perché non era vietata. Se l’alimentazione viene resa ORA obbligatoria, dov’è la contraddizione?

    Dovrebbe appena essere provato che la persona- per favore non facciamo nomi – ha acquisito un diritto o lo Stato ha contratto un obbligo verso di lei con la sentenza.
    E non è ovvio!

    E’ diverso dal caso in cui una sentenza assolve da una imputazione, perché non era previsto il reato, e poi entra in vigore una legge che istituisce quel reato.

    Ma soprattutto, se se ne può discutere civilmente e la questione del conflitto tra attribuzioni governo-presidente o parlamento-magistratura non è una forzatura, ma sono quesiti aperti perché quel muro duro?
    Perché il Presidente Napolitano, nel caso d’emergenza, non ha lasciato alle Camere decidere con calma? COSA CAMBIAVA?

  4. @eno:

    per bassissime ragioni personali (politiche) devo sfruculiare decreti, leggi, commissioni e funzionamenti delle camere molto spesso.

    Ma non lo sai che rischi di diventare cieco? Se mi mandi l’indirizzo, ti spedisco un po’ di annate di Playboy, così ti ritorna la vista 😉
    Non vedo tutta questa differenza tra la decisione in questione e altre sentenze: tutte, in un certo senso, vengono fatte perché la legge attuale non vieta alcune cose mentre ne vieta delle altre. Ma chiuderei qui il discorso: ne riparliamo dopo una o due lauree in giurisprudenza!

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